Competizioni Sportive - Art.9 Codice della Strada

SUBENTRO ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI VIABILITÀ LOCALE REGIONALE

Per effetto della L.R. 14/2021 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale) dal 01/01/2022 sono state trasferite agli Enti di Decentramento Regionale le funzioni in materia di viabilità locale regionale.  Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.R. 14/2021, a decorrere dal 01/01/2022 gli Enti di Decentramento Regionale sono subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso al 31/12/2021 in capo alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.  Le pratiche in corso d’istruttoria al 31/12/2021 verranno trasmesse da FVGStrade all’EDR competente che si occuperà di concludere l’iter autorizzativo. Qualora per le pratiche in corso siano state versate a FVGStrade le spese di istruttoria e sopralluogo, le medesime saranno rimborsate al cliente o trasferite all’EDR competente. Dal 01/01/2022 le istanze per il rilascio di autorizzazione e nulla osta, come previsti dal Titolo II del Codice della Strada dovranno essere indirizzate all’EDR territorialmente competente a cui si rimanda per l'indicazione delle modalità di presentazione delle istanze medesime.

L’Ente di Decentramento Regionale di Trieste rilascia autorizzazioni per gare effettuate su tutta la viabilità ordinaria della Regione (quando sono interessati almeno due Comuni) e quindi su strade statali, regionali, regionali locali (ex provinciali) e comunali, quando la località di partenza è situata nel territorio di competenza.


Ai sensi del’art. 9 del  Codice della Strada D.lgs. 285/92, senza preventiva specifica autorizzazione sono vietate le competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale e con veicoli a motore lungo le strade ed aree pubbliche.
L'autorizzazione in argomento è rilasciata:

  • dal Comune (se interessa le strade  di un solo Comune) in cui devono avere luogo le competizioni, da richiedere almeno 15 gg prima della gara.
  • dalla Regione per  tramite  gli Enti di Decentramento per le competizioni che interessano più Comuni. Le funzioni sono svolte dall’Ente di Decentramento dove è previsto l’inizio dell’evento (partenza), anche nel caso in cui le competizioni interessino il territorio di più Enti, da richiedere almeno 30 gg prima della gara.

Per tutte le competizioni sportive, l'autorizzazione è subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di una assicurazione per la responsabilità civile, che deve coprire anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per eventuali danni causati alle strade e alle relative attrezzature.

Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nell'autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della strada, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.

Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso o al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice, di competenza prefettizia (Prefetto), come anche nel caso di evento dentro il centro abitato su arteria non comunale quali statali/regionali/regionali locali (Prefetto) ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, di competenza comunale (Sindaco).

Per le autorizzazioni relative a competizioni motoristiche i promotori devono ottenere: il nullaosta ministeriale, allegando il preventivo parere del CONI. Il parere non è richiesto per le competizioni di regolarità, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la competizione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della Federazione di competenza.

Inoltre il Regolamento di Gara, nel caso degli eventi motoristici, dovrà esser vistato dal  CSAI

L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni motoristiche è subordinata all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara. Il collaudo può essere omesso quando, anziché di competizioni di velocità, si tratti di competizioni di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
Le manifestazioni non agonistiche, non rientrano nell’art. 9 del Codice della Strada ma soggiacciono ad altra normativa vd. T.U.LP.S., pertanto, qualora sia assente la caratteristica di competitività tra concorrenti, o per le competizioni ciclistiche a carattere agonistico che si svolgono in circuiti chiusi al traffico sono escluse dalla disciplina dell'art. 9 del Codice (punto 9, circolare Ministero Interno n. 300/A/26784/116/1 del 1997).

Le stesse saranno soggette a semplice comunicazione da inviare agli organi di polizia, Questura, Prefettura ai Comuni e nel caso agli enti proprietari delle strade interessati dalla manifestazione stessa.

L’ istanza, ai sensi del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), dovrà essere inviata in formato elettronico, via PEC, all’indirizzo edr.trieste@certregione.fvg.it, utilizzando i modelli appropriati scaricabili da questo sito e provvisti degli allegati indicati negli stessi.

Si avvisa che eventuali comunicazioni/istanze non riportanti come destinatario l’Ente di Decentramento di Trieste non potranno essere dalla stessa protocollate e quindi smistate ai competenti uffici. L’istanza stessa, a lucro di tempo, va inviata contestualmente alla Prefettura ed a tutti gli Enti proprietari/concessionari delle strade interessate dalla competizione sportiva.

    DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

    • Modulo di istanza;
    • Autodichiarazione per n. 2 marche da bollo da € 16,00 (salvi i casi di esenzione);
    • planimetria in adeguata scala con evidenziato in colore e in forma riproducibile la partenza, il percorso di gara ed i trasferimenti e nel caso delle competizioni motoristiche, le Prove Speciali soggette a collaudo;
    • Cronoprogramma della manifestazione e tempistiche;
    • Assicurazione evento;
    • Regolamento gara vistato;
    • Parere ministeriale (motoristiche);
    • Collaudo percorso (motoristiche)